Art. 2 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. 841 parole tolte, 20 parole aggiunte in 38 capoversi.
tolto: A partire dal primo settembre 1889, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del predetto Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920 (Serie 3ª), convalidato con la presente legge, saranno sostituiti con gli articoli seguenti:
tolto: Art. V. - Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttivita' e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia delle imposte, ritirandone ricevute.
tolto: Il fabbricante dovra' inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.
tolto: Art. VI. - Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:
tolto: a) Non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare;
tolto: b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;
tolto: c) Non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.
tolto: Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.
tolto: Art. VII. - Se il ricorso e' ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.
tolto: A tale scopo e' istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una Commissione costituita del prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del Tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto, che ne ha la presidenza.
tolto: Possono essere eletti membri del Comitato gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziari in agronomia dalle scuole superiori del Regno.
tolto: Il Comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finche' non sia costituito quello per l'anno successivo.
tolto: Art. VIII. - Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, puo' ordinare, gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.
tolto: Il Comitato, nel determinare la produttivita' giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passivita' di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criterii sui quali si fonda.
tolto: Art. IX. - Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.
tolto: Oltrepassato tale termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto puo' pronunziare il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.
tolto: La decisione motivata del Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.
tolto: Art. X. - Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato quindici giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.
tolto: Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.
tolto: Art. XI. - Per la risoluzione dei ricorsi, contro i giudizi dei Comitati e' stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.
tolto: Essa sara' composta di cinque membri delegati: due dal Ministero delle finanze, due dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed uno del Consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.
tolto: Art. XII. - La Commissione centrale e' nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre, e terra' le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominera' il proprio presidente.
tolto: A parita' di voti nelle deliberazinoi della Commissione prevale quello del presidente.
tolto: Per la validita' delle deliberazioni sara' necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finche' non sia costituita quella per l'anno successivo.
tolto: Art. XIII. - I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono tramessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.
tolto: Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e sulla produttivita' della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.
tolto: Art. XIV. - La Commissione prendera' le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne dara' comunicazione alle parti per mazzo dei prefetti.
tolto: Art. 15. - La tassa diventa definitiva;
tolto: a) Quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;
tolto: b) Quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;
tolto: c) Quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello;
tolto: d) In caso di inammissibilita' dei ricorsi pronunziata dal prefetto.
tolto: Art. XVI. - Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigilla dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Dato a Roma, addi' 11 luglio 1889.
tolto: UMBERTO.
tolto: F. Seismit-Doda.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6213~approvazione-art2 · fonte del testo
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