Art. 2 (Approvazione)
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[1]A partire dal primo settembre 1889, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del predetto Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920 (Serie 3ª), convalidato con la presente legge, saranno sostituiti con gli articoli seguenti:
[2]Art. V. - Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttivita' e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia delle imposte, ritirandone ricevute.
[3]Il fabbricante dovra' inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.
[4]Art. VI. - Il ricorso non e' ammesso se il fabbricante:
- a)Non abbia dichiarato la tassa che e' disposto di accettare;
- b)Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;
- c)Non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.
[5]Se il ricorso e' inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.
[6]Art. VII. - Se il ricorso e' ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.
[7]A tale scopo e' istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una Commissione costituita del prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del Tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto, che ne ha la presidenza.
[8]Possono essere eletti membri del Comitato gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziari in agronomia dalle scuole superiori del Regno.
[9]Il Comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finche' non sia costituito quello per l'anno successivo.
[10]Art. VIII. - Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, puo' ordinare, gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.
[11]Il Comitato, nel determinare la produttivita' giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passivita' di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criterii sui quali si fonda.
[12]Art. IX. - Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.
[13]Oltrepassato tale termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto puo' pronunziare il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.
[14]La decisione motivata del Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.
[15]Art. X. - Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato quindici giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.
[16]Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.
[17]Art. XI. - Per la risoluzione dei ricorsi, contro i giudizi dei Comitati e' stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.
[18]Essa sara' composta di cinque membri delegati: due dal Ministero delle finanze, due dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed uno del Consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.
[19]Art. XII. - La Commissione centrale e' nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre, e terra' le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominera' il proprio presidente.
[20]A parita' di voti nelle deliberazinoi della Commissione prevale quello del presidente.
[21]Per la validita' delle deliberazioni sara' necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finche' non sia costituita quella per l'anno successivo.
[22]Art. XIII. - I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono tramessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.
[23]Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e sulla produttivita' della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.
[24]Art. XIV. - La Commissione prendera' le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne dara' comunicazione alle parti per mazzo dei prefetti.
[25]Art. 15. - La tassa diventa definitiva;
- a)Quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;
- b)Quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;
- c)Quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello;
- d)In caso di inammissibilita' dei ricorsi pronunziata dal prefetto.
[26]Art. XVI. - Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.
[27]Ordiniamo che la presente, munita del sigilla dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[28]Dato a Roma, addi' 11 luglio 1889.
[29]UMBERTO.
[30]F. Seismit-Doda.
[31]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
