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[1]Il primo capoverso dell'art. 65 del regolamento doganale e' modificato conme segue:
[2]« Il contrabbando di merci punito col pagamento di una multa non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
[3]« Nello stesso senso si ritiene modificata la disposizione analoga contenuta nell'art. 66 del detto regolamento per le merci nazionali in uscita.»
Testo in vigore dal 10 settembre 1889 al 16 dicembre 2009
