Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1889 al 16 dicembre 2009. 3168 parole tolte, 20 parole aggiunte in 98 capoversi.
tolto: Agli articoli 2, 7, 9, 10, 12, 24, 25, 29, 32, 56, 57, 58, 61, 73, 74, 76, 85, 86 e 88 del regolamento doganale 11 settembre 1862, N. 867, approvato con legge del 21 dicembre 1862, N. 1061, sono sostituiti i seguanti:
tolto: Art. 2. - Zone di vigilanza - Al confine di terra fino alla distanza di 10 chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di 5 chilometri dal lido, e' stabilita una zona detta di vigilanza, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.
tolto: Tale zona si potra' anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine o dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strada ferrate o le strade comuni.
tolto: Art. 2 bis. - Con decreto reale, che andra' in vigore contemporaneamente alla presente legge, saranno determinate e descritte le zone di vigilanza, sulle basi indicate dall'articolo precedente.
tolto: Il Governo avra' facolta' di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 56, 56 bis, 57, 57 bis, 57 ter, 58 e 58 bis, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.
tolto: Le zone di vigilanza come sopra determinate potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sara' stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli articoli 56, 56 bis, 57, 57 bis, 57 ter, 58 e 58 bis, o a quali di esse.
tolto: I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.
tolto: Art. 7. - Dichiarazione - Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'articolo 24.
tolto: I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.
tolto: Le norme per l'ammissione degli spedizionieri o dei mandatari presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.
tolto: Art. 9. - Diritti da pagare - I diritti per importazione, per la esportazione, e per il magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.
tolto: Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli di lamine e di altri contrassegni, e le indennita' agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
tolto: Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.
tolto: I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.
tolto: Art. 9 bis. - Riscossione e prescrizione - I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto puo' farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.
tolto: L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.
tolto: L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.
tolto: L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.
tolto: La prescrizione per l'azione civile e' interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.
tolto: Art. 10. - Lamine, piombi ed altri contrassegni - I colli di merci estere, che vengono trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 28 e 49, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti l'identita'.
tolto: Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'articolo 27.
tolto: Il Ministero delle finanze potra' permettere la apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.
tolto: Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalita' delle lamine, dei piombi e di altri contrassegni, e la tassa che per l'apposizione di essi dovra' essere pagata dagli speditori della merce.
tolto: Art. 12. - Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese. - Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana, a preferenza di ogni altro creditore.
tolto: I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovuto dai proprietari degli stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge.
tolto: Art. 24. - Forma e requisiti della dichiarazione. - La dichiarazione dev'essere fatta in iscritto o sottoscritta dal dichiarante. E' ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potra' essere permessa con decreto del Ministro delle finanze.
tolto: La dichiarazione scritta deve contenere:
tolto: a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;
tolto: b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;
tolto: c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
tolto: d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualita' secondo le voci della tariffa, o le rispettive quantita'.
tolto: Sara' dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.
tolto: La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' o di valore, sulle quali debba essere liquidato il dazio, non vi siano scritte, oltreche' in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.
tolto: Art 25. - Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione. - In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana e' in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio o spese del capitano, del vettore o del proprietario.
tolto: Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate o a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.
tolto: Decorso un altro mese, la dogana procedera' alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.
tolto: Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.
tolto: Art. 25 bis. - L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovra' essere fatta con l'intervento dell'Autorita' giudiziaria.
tolto: La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe o le spese, sara' consegnata ai proprietari ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.
tolto: Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potute ricuperare il suo credito da chi e' tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.
tolto: Le merci non potranno essere vendute in nessun caso, per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine.
tolto: In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, delle multe o delle spese.
tolto: Art. 29. - Spedizione di merci senza visita. - La dogana potra' dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'art. 10, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinera' il Ministero delle Finanze, siano assicurati con doppio involto e doppio piombo.
tolto: La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verra' prestata in ragione di L. 20 a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.
tolto: La richiesta per la esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, nonche' il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.
tolto: Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sono in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, sempre che sieno riposte in carri (vagoni), o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.
tolto: Chi esercita strade ferrate e' responsabile della esattezza delle spedizioni.
tolto: Art. 32. - Importazioni ed esportazioni temporanee. - Le importazioni ed esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio Superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.
tolto: Art. 56. - Vigilanza nelle zone. - Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizii che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni, ai termini dell'articolo 61.
tolto: Lo zucchero, il glucosio solido, il caffe' e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta che tragga origine dalla bolletta di pagamento.
tolto: Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero ed il glucosio solido in quantita' non superiore a dieci chilogrammi; il caffe' in quantita' non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantita' non superiore a dieci chilogrammi.
tolto: Art. 56 bis. - I suddetti generi possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, anche per quantita' maggiori alle sopra indicate, purche' non costituiscano depositi all'ingrosso:
tolto: a) nella zona lungo il lido del mare entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, o nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;
tolto: b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine piu' di tre chilometri.
tolto: I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'articolo 27, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.
tolto: Art 57. - Bollette di legittimazione. - Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:
tolto: il termine della loro validita', che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;
tolto: il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta, o di quella alla quale le merci sono destinate;
tolto: il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione; la qualita' e quantita' delle merci per le quali la bolletta e' rilasciata.
tolto: Art. 57 bis. - La bolletta che trae origine da quella di pagamento puo' essere fatta a nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla o annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantita' che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.
tolto: Art. 57 ter. - Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre gia' derivate da bollette di pagamento, purche' siavi indicata la bolletta di pagamento.
tolto: Pei venditori ambulanti nelle zone, la bolletta che trae origine da quella di pagamento varra' per un mese, spirato il quale potra' essere rinnovata per un altro mese, purche' non si ecceda il termine pel quale e' valida la bolletta di pagamento.
tolto: Il Ministero delle finanze designera' gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.
tolto: Art. 58. - Depositi di merci nelle zone di vigilanza. - Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi allo ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffe' e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'art. 56, un permesso speciale.
tolto: Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantita' da superare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.
tolto: Il permesso speciale e' rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso e' valido per un anno.
tolto: Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri siano soggetti a contrassegno.
tolto: La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti e' subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.
tolto: Art. 58 bis. - Non e' richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:
tolto: a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;
tolto: b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.
tolto: Nelle citta' chiuso da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non e' richiesto ne' il permesso speciale, ne' la bolletta.
tolto: Art. 61. - Perquisizioni. - Le guardie di finanza, o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'art. 58, per verificare l merci e gli altri documenti.
tolto: Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone, quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'articolo 60, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.
tolto: Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.
tolto: Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.
tolto: Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 o 4 dell'art. 57 del Codice di procedura penale.
tolto: Art. 73. - Multa per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti. - E' dovuta una multa non minore dei diritti d'entrata, ne' maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffe' e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.
tolto: La stessa multa e' dovuta:
tolto: pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;
tolto: pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.
tolto: Art. 74. - Pene per contrabbandi al di qua del confine. - Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purche' risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.
tolto: Art. 76. - Multe per contravvenzioni disciplinari. - Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:
tolto: a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
tolto: b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
tolto: c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.
tolto: E' soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempie le condizioni.
tolto: Art. 85. - Competenza dell'autorita' giudiziaria per le multe ed altre pene. - Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorita' giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che e' determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del Codice di procedura civile per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.
tolto: Art. 86. - Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa. - Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione doganale.
tolto: Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine, quando queste, conformemente all'organico, non sieno rette da sott'ufficiali della guardia di finanza.
tolto: Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'uffizio un direttore.
tolto: Se il massimo non supera lire mille, puo' decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facolta' indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale di un direttore.
tolto: La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.
tolto: Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.
tolto: La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.
tolto: La decisione amministrativa non puo' essere emessa se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore dev'essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.
tolto: Articolo 88. - Arresto dei contravventori. - Gli agenti doganali possono arrestare e i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.
tolto: Essi possono pero' trattenere il contravventore, se non e' conosciuto, finche' non abbia provata la sua identita' dinanzi all'autorita' competente, e, se sia suddito estero, in sino a che non abbia dato cauzione per le multe o lo sposo se all'uopo non basti la merce sequestrata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1889-08-29;6363~art5 · fonte del testo
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