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[1]((Il pagamento dell'imposta deve essere di regola effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere, e sulla base della quantita' e della gradazione della birra indicate nella stessa dichiarazione.
[2]E' pero' consentito ai fabbricanti, che ne facciano domanda, di eseguire il pagamento dopo ottenuto il prodotto, a condizione che sia prestata cauzione in numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente al presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile in due mesi di piu' intensa lavorazione, come sara' stabilito dall'ufficio di finanza)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
