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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Ferme restando le somme stanziate in bilancio ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489, a modificazione delle disposizioni legislative e regolamentari oggi vigenti (legge, testo unico 9 giugno 1898, n. 274 e regolamento 29 ottobre 1898, n. 450) per la concessione dell'assegno vitalizio ai veterani poveri delle campagne di guerra 1848-49, e' considerato documento equipollente per prova di averle fatte, e per ottenere la concessione del sussidio vitalizio, la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi delle medaglie commemorative istituite con Regi decreti 4 marzo 1865, n. 2174 e 26 aprile 1883, n. 1294.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1904.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]E. Pedotti. C. Mirabello. L. Luzzatti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
