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[1]Per il completamento delle strade indicate nell'articolo 2 saranno stanziate nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici lire 100,000, per ognuno degli esercizi 1886, 87, 88, 89, 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 9 luglio 1883.
[4]UMBERTO.
[5]Genala. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1888, n. 5875
1La L. 30 dicembre 1888, n. 5875 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Cessera' parimenti di aver effetto per i venturi esercizi la disposizione dell'art. 3 della legge 9 luglio 1883, N. 1506".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
