Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1883 al 30 gennaio 1889. Leggi il testo vigente →
[1]Per il completamento delle strade indicate nell'articolo 2 saranno stanziate nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici lire 100,000, per ognuno degli esercizi 1886, 87, 88, 89, Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 9 luglio 1883.
[3]UMBERTO.
[4]Genala. A. Magliani.
[5]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 27 luglio 1883 al 30 gennaio 1889
