Art. 3
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[1]Quelle norme disciplinari che, in virtu' dell'articolo 10 del regolamento 31 ottobre 1876 n. 3440, la Camera di commercio del luogo e' obbligata a stabilire, sia per regolare il movimento delle merci, sia per assicurare l'ordine interno, dovranno comprendere ogni provvedimento, che in rapporto alla nuova istituzione, valga a tutelare la sicurezza delle merci e la fede pubblica.
[2]Le disposizioni relative dovranno essere approvate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
[3]La facolta' di emettere fedi di deposito e note di pegno non potra' essere esercitata se non che sotto la rigorosa osservanza delle medesime disposizioni disciplinari e di ogni loro successiva modificazione.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.
[6]UMBERTO.
[7]Lacava.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.
Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
