Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Quelle norme disciplinari che, in virtu' dell'articolo 10 del regolamento 31 ottobre 1876 n. 3440, la Camera di commercio del luogo e' obbligata a stabilire, sia per regolare il movimento delle merci, sia per assicurare l'ordine interno, dovranno comprendere ogni provvedimento, che in rapporto alla nuova istituzione, valga a tutelare la sicurezza delle merci e la fede pubblica.
tolto: Le disposizioni relative dovranno essere approvate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
tolto: La facolta' di emettere fedi di deposito e note di pegno non potra' essere esercitata se non che sotto la rigorosa osservanza delle medesime disposizioni disciplinari e di ogni loro successiva modificazione.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.
tolto: UMBERTO.
tolto: Lacava.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-08-06;457~art3 · fonte del testo
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