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[1]La facolta' di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei depositi franchi, e' pero' riservata esclusivamente all'ente cui e' affidata l'amministrazione del deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione.

[2]L'emissione dei suddetti titoli di commercio potra' essere fatta soltanto sulle merci accolte e custodite in fabricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneita' sono riservate al giudizio esclusivo della locale Camera di commercio.

[3]Sulle merci accolte negli altri fabbricati chiusi nel recinto del deposito franco, non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-08-06;457~art2 · fonte del testo

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