Art. 2
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[1]La facolta' di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei depositi franchi, e' pero' riservata esclusivamente all'ente cui e' affidata l'amministrazione del deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione.
[2]L'emissione dei suddetti titoli di commercio potra' essere fatta soltanto sulle merci accolte e custodite in fabricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneita' sono riservate al giudizio esclusivo della locale Camera di commercio.
[3]Sulle merci accolte negli altri fabbricati chiusi nel recinto del deposito franco, non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.
Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
