Art. 1
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[1]Le disposizioni dalle quali, nel titolo XVI del libro primo del Codice commerciale, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno sulla merce custodita nei magazzini generali, sono applicabili eziandio alle merci custodite sotto il diverso regime doganale, nei depositi franchi stabilito dalla legge 6 agosto 1876 n. 3261.
[2]Del pari sono applicabili alle stesse merci le disposizioni degli art. 9 e 11 del R. decreto 17 dicembre 1882 n. 1154.
Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
