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[1]Il Consorzio concessionario ha l'obbligo di eseguire le opere con cesse in conformita' dei progetti indicati nell'allegato all'art. 2 della presente convenzione, iniziando I lavori, non piu' tardi di sei mesi dalla promulgazione della legge che approvera' la presente convenzione, e portandoli a compimento entro un termine di quattro anni dalla promulgazione medesima.

[2]Il Consorzio concessionario dichiara di assumere, come assume, la presente concessione, a tutto suo rischio e pericolo, qualunque sieno per risultare le spese per la completa esecuzione delle opere concedute.

[3]Qualora il Consorzio concessionario proponesse qualsiasi variante ai progetti o qualunque opera in sostituzione di quelle prevedute nei progetti medesimi, non potra' eseguirle se non dopo averne riportata l'approvazione del Ministero in conformita' del regolamento 19 dicembre 1875 n. 2854.

[4]L'eventuale approvazione di queste varianti o sostituzioni, da parte del Ministero, importino esse maggiore o minore spesa, non modifichera' in nulla i rapporti fra il concedente ed il concessionario.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-12-30;736~allegato-b-art5 · fonte del testo

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