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[1]Lo Stato fara' proseguire, a sue spese, l'esecuzione delle opere di detta bonificazione, che sono descritte nell'allegato II, e le condurra' a compimento, non piu' tardi del 1895.

[2]Qualora pero' il consorzio portasse a compimento le opere concessegli entro il giugno 1895, il governo da sua parte procurera' di compiere, dentro lo stesso, termine le opere che in forza del presente articolo gl'incombe di eseguire.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-12-30;736~allegato-b-art3 · fonte del testo

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