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[1]Lo Stato potra' sospendere il pagamento delle annualita', verificandosi uno qualunque dei fatti seguenti:

  • a)quando i lavori non fossero eseguiti regolarmente secondo i progetti approvati;
  • b)quando si eseguissero varianti o sostituzioni di opere non approvate previamente dal Ministero dei lavori pubblici;
  • c)quando i lavori procedessero a rilento in modo da non potere, a giudizio del Ministero, essere compiuti nel termine contrattualmente stabilito, salvo i casi di forza maggiore che dovranno risultare da appositi verbali in contradditorio coll'ufficio del genio civile di Ferrara;
  • d)quando la gestione tecnica e contabile delle opere non fosse tenuta a norma del regolamento 19 dicembre 1875 n. 2854.

[2]Il pagamento delle annualita' che fosse stato sospeso verra' eseguito dallo Stato, quando sara' cessato il motivo che ha dato luogo alla sospensione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-12-30;736~allegato-b-art14 · fonte del testo

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