Art. 12 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni degli articoli 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 54, 55 e 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, non che degli articoli 5, 14 e 15 della legge 4 luglio 1886, n. 3962, sono estese alla presente convenzione e formane parte integrante di essa, come se fossero qui letteralmente trascritte.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
