Art. 10 (Allegato B)
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[1]Il Consorzio concessionario dovra' assumere per la direzione ed esecuzione delle opere concesse, e tenere per tutto il tempo che sara' necessario almeno due Ingegneri ordinari del Genio civile, i quali continueranno a far parte del Corpo al quale appartengono ed a ricevere dallo Stato il loro stipendio, conservando pure ogni diritto di anzianita', di sessenni, di promozione, di collocamento a riposo e quant'altro come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato.
[2]Il Consorzio concessionario dovra' mese per mese, ed anticipata mente versare nelle casse dello Stato l'importo lordo degli stipendi e sessenni dovuti, ivi compresa la quota per la Cassa pensione.
[3]Dovra' inoltre il Consorzio concessionario corrispondere, direttamente al personale stesso le diarie, indennita' e competenze stabilito dalla legge del Genio civile.
[4]Il Consorzio concessionario dovra' inoltre prendere al proprio servizio due ingegneri straordinari fra quelli ora dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, i quali saranno conseguentemente licenziati dal servizio dello Stato.
[5]Essi pero' non potranno, tranne che per demeriti, venire licenziati dal consorzio, se non dopo il compimento dei lavori concessi.
[6]L'assunzione da parte del consorzio del detto personale ordinario e straordinario, non diminuisce per nulla la responsabilita' del consorzio medesimo, ne' d'altra parte implica qualsiasi responsabilita' da parte dello Stato.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
