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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogoteneziale 28 gennaio 1917, n. 190, convertito senza modificazioni dalla L. 21 aprile 1921, n. 596, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, sono apportate le modificazioni seguenti: a) i mutui di favore per opere di fognatura, per locali d'isolamento ed altri ospedali, per stazioni di disinfezione e per laboratori di igiene potranno essere concessi ai Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti e per una somma capitale non superiore a centomila lire; b) il concorso stesso per i locali d'isolamento e le stazioni di disinfezione potra' essere elevato fino all'intero onere degli interessi, per una somma capitale non superiore a cinquantamila lire, per i Comuni che abbiano una popolazione non superiore a ventimila abitanti, che applichino la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati con eccedenza al limite legale e che per le loro condizioni finanziarie non possano sostenere un onere maggiore; c) i mutui di favore per gli ospedali, gli ambulatori, le sale di pronto soccorso e simili potranno concedersi anche ad Istituti di beneficenza e ad altri enti morali. In tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo e tale durata non potra' eccedere il trentennio; d) le somme non impegnate in un esercizio entro i limiti indicati dall'art. 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, andranno in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi; e) le disposizioni dell'art. 6 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili a tutte le opere igieniche, delle quali dal ministro dell'interno sia riconosciuta obbligatoria l'esecuzione, secondo le leggi vigenti".
Testo in vigore dal 20 febbraio 1917 al 19 febbraio 1924
