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Nel bilancio del Ministero dell'interno sara' stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di L. 80,000 per i prestiti indicati nell'art. 7, e di L. 40,000 per i prestiti di cui all'art. 8.

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 20 febbraio 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-25;586~art9 · fonte del testo

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