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[1]All'art. 47 del testo unico di legge approvato col R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, e' sostituito il seguente:
[2]«Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al di sotto di 25,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del due per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessita', giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogoteneziale 28 gennaio 1917, n. 190, convertito senza modificazioni dalla L. 21 aprile 1921, n. 596, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, sono apportate le modificazioni seguenti: a) i mutui di favore per opere di fognatura, per locali d'isolamento ed altri ospedali, per stazioni di disinfezione e per laboratori di igiene potranno essere concessi ai Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti e per una somma capitale non superiore a centomila lire; b) il concorso stesso per i locali d'isolamento e le stazioni di disinfezione potra' essere elevato fino all'intero onere degli interessi, per una somma capitale non superiore a cinquantamila lire, per i Comuni che abbiano una popolazione non superiore a ventimila abitanti, che applichino la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati con eccedenza al limite legale e che per le loro condizioni finanziarie non possano sostenere un onere maggiore; c) i mutui di favore per gli ospedali, gli ambulatori, le sale di pronto soccorso e simili potranno concedersi anche ad Istituti di beneficenza e ad altri enti morali. In tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo e tale durata non potra' eccedere il trentennio; d) le somme non impegnate in un esercizio entro i limiti indicati dall'art. 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, andranno in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi; e) le disposizioni dell'art. 6 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili a tutte le opere igieniche, delle quali dal ministro dell'interno sia riconosciuta obbligatoria l'esecuzione, secondo le leggi vigenti".
Il Regio D.L. 6 ottobre 1919, n. 1909, convertito senza modificazioni dalla L. 21 aprile 1921, n. 596, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3 lettera A) del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, sono apportate le modificazioni seguenti: Ai Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti potranno essere concessi mutui per la somma ritenuta strettamente necessaria a seconda della natura delle opere interessanti l'igiene ed in relazione ai fini igienico sanitari da raggiungere. La quota del mutuo a saggio di favore del 2% non potra' superare: 1° la somma di lire cinquecentomila quando si tratti di provvedere ad ospedali, locali d'isolamento, case per infermiere, fognature urbane; 2° la somma di lire duecentomila quando si tratti di altre opere di igiene, laboratori d'igiene, bagni popolari, ambulatori, sale di pronto soccorso, ecc. Nel caso di opere a carattere consorziale il mutuo di favore potra' complessivamente, e per tutti gli Enti consorziati, essere aumentato di un terzo. Qualora la domanda del mutuo si estenda anche alle spese necessarie per l'arredamento dell'opera la somma da concedersi potra' per questa parte, a seconda dei casi, essere aumentata fino ad un quinto del mutuo principale".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009
