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[1]All'art. 47 del testo unico di legge approvato col R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, e' sostituito il seguente:
[2]«Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al di sotto di 25,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del due per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessita', giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.
[3]Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potra' eccedere la somma di L. 50,000 e sara' accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno».
Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 20 febbraio 1917
