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Entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, il ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere alle alienazioni e concessioni di aree gia' concordate gratuitamente od a condizioni di favore prima della pubblicazione stessa, purche' per esse si verifichino le condizioni poste dall'art. 6 del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1912, n. 801
2La L. 6 luglio 1912, n. 801 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che e' prorogato di un anno il termine di cui all'art. 54 della legge 28 luglio 1911, n. 842.
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 24 aprile 1913
