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Entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, il ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere alle alienazioni e concessioni di aree gia' concordate gratuitamente od a condizioni di favore prima della pubblicazione stessa, purche' per esse si verifichino le condizioni poste dall'art. 6 del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 3 agosto 1912
