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[1]A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'articolo 2 della legge del 12 gennaio 1909, n. 12, e coll'art. 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.
[2]Qualunque modificazione occorresse di introdurvi durante il biennio dovra' essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal R. decreto 19 maggio 1910, n. 283.
[3]Con le stesse forme sara' approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[4]I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati sentita la commissione pel riparto dell'addizionale, a ricostruirlo nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprieta' del comune.
[5]I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessita' di riedificare sulle zone occupate dai fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta commissione pel riparto dell'addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombro dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al R. decreto 7 novembre 1909, n. 728.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
