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[1]Per gli atti che possano occorrere per l'esecuzione dei precedenti articoli, l'Unione messinese godra' delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni.
[2]Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
