Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1873 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La tassa di francatura dei campioni di merci, scambiati fra i due Paesi, e' fissata per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi:
[2]in Italia, a cinque centesimi, e in Germania a mezzo groschen.
[3]Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, i campioni di merci dovranno esser posti sotto fascia, od in modo che si possano facilmente verificare, non mai pero' in boccette di vetro, od accomodati entro scatole di legno, di latta o di simili materie dure. Inoltre non dovranno avere valore venale, ne' recare alcuno scritto, cifra o segno qualunque, tranne l'indirizzo, la firma del mittente, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.
[4]I campioni che non riunissero le condizioni sopraccennate, o che non fossero francati, saranno considerati e tassati come lettere.
[5]Nessun invio di campioni di merci dovra' eccedere il peso di 250 grammi.
Testo in vigore dal 4 agosto 1873 al 9 maggio 2025
