Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1873 al 9 maggio 2025. 316 parole tolte, 12 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La tassa di francatura dei giornali, gazzette, opere periodiche, libri in rustico od anche rilegati, fogli di musica stampati o manoscritti, cataloghi, prospetti, annunzi ed avvisi diversi stampati, incisi, litografati ed autografati, e delle incisioni, litografie e fotografie, che saranno spediti sia dall'Italia in Germania, sia dalla Germania in Italia, e' fissata come appresso:
tolto: a cinque centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi in Italia, a mezzo groschen per 50 grammi o frazione di 50 grammi in Germania.
tolto: Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, gli oggetti sopradescritti dovranno essere posti sotto fascia od anche semplicemente piegati. Essi non dovranno contenere alcun manoscritto, eccettoche' l'indirizzo, la firma del mittente e la data.
tolto: Tuttavia e' permessa nei listini di cambio e nelle circolari l'indicazione del prezzo delle mercanzie. Le prove di stampa possono contenere le relative correzioni a mano, ed avere annesso il testo originale manoscritto.
tolto: Gli oggetti sopraccennati, a cui riguardo non fossero osservate queste condizioni, o che non fossero francati, saranno considerati come lettere e tassati come tali.
tolto: Nessun invio di giornali o d'altre stampe dovra' eccedere il peso di un chilogramma.
tolto: Per eccezione alle disposizioni suddette, i giornali, le gazzette e le opere periodiche pubblicate in uno dei due Paesi e spedite agli Uffizi postali dell'altro Paese dagli editori, saranno francate soltanto fino al confine del Paese d'origine, e non saranno soggette ad altre tasse, fuorche' a quelle fissate per gli oggetti della stessa natura nell'interne del Paese d'origine.
tolto: Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo non infirmeranno in alcun modo il diritto, che hanno i Governi rispettivi, di non eseguire nel proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quegli oggetti indicati al detto articolo, riguardo ai quali non si fossero osservate le Leggi, le Ordinanze e i Decreti che regolano le condizioni della pubblicazione e circolazione di essi tanto in Italia che in Germania.aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-07-11;1503~art5 · fonte del testo
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