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[2]E' formalmente convenuto fra le Parti contraenti che gli oggetti indicati nei suddetti articoli, e che saranno stati regolarmente francati fino a destino, non potranno, sotto pretesto o titolo alcuno, essere gravati nel Paese di destino di una tassa o di un diritto qualunque a carico dei destinatari.
Testo in vigore dal 4 agosto 1873 al 9 maggio 2025
