Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La linea da Novara al confine svizzero, presso Pino, dovra' trovarsi compita contemporaneamente alla linea principale del San Gottardo, a norma della Convenzione di Berna del 15 ottobre La linea Ivrea-Aosta e le linee di congiunzione dei capiluoghi di provincia dovranno avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee di seconda categoria; la prima dovra' trovarsi compiuta nel 1885.
[2]Le altre linee saranno costruite negli anni nei quali per effetto della presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione, salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 15, 27 e 32.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
