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[1]Le somme che, prelevati gli stanziamenti per le spese di cui ai precedenti articoli 25 e 26 e per lo acquisto dell'occorrente materiale mobile, avanzeranno sull'annuo assegno complessivo di 60 milioni di lire, saranno attribuite ai lavori di costruzione delle linee delle altre categorie di cui agli articoli 3, 5 e 10, e saranno ripartite pei singoli esercizi a partire dal 1880 a tutto il 1900 nella proporzione dell'importo totale del contributo dello Stato, rispettivamente assegnato per le categorie stesse, cioe':
[2]Per le linee di cui all'articolo 3 (2ª categoria). Contributo dello Stato....... L. 253,566,600 Per le linee di cui all'art. 5 (3ª categoria). Contributo dello Stato............. » 259,797,120 Per le linee di cui all'art. 10 (4ª categoria). Contributo dello Stato............. » 105,630,000 ---------------- Totale... L. 618,993,720 Il riparto della spesa, per le linee di cui nella tabella annessa all'art. 3 (categoria 2ª) comprendera' un periodo di anni 18, ossia dal 1880 a tutto il 1897; ed un periodo di anni 21, cioe' dal 1880 a tutto il 1900, il riparto della spesa per le linee di cui agli articoli 5, 10 della presente legge (categorie 3 e 4).
[3]Quelle somme, che in un anno non vi fosse modo di erogare in una di queste categorie di spese, potranno essere nell'anno stesso assegnate alle altre categorie, salvo la debita reintegrazione negli anni seguenti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
