Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se per la costruzione di alcuna delle linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, vi saranno offerte di concorso per parte degli enti interessati maggiori almeno di un decimo delle quote rispettivamente fissate dagli Articlo1i 4, 5 e 11, vi si avra' riguardo nel determinare l'ordine della costruzione delle linee stesse.
[2]Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta l'anticipazione senza interessi della quota spettante al Governo, le linee, cui tale quota si riferisce, avranno la precedenza nell'ordine della costruzione.
[3]La restituzione dell'anticipazione suddetta verra' dallo Stato eseguita entro dieci anni a decorrere dall'apertura delle linee all'esercizio ed in dieci annue rate uguali senza interessi. Durante tale periodo sara' devoluto egli enti interessati il prodotto netto a norma del precedente articolo 14, che andra' diminuendo annualmente in proporzione delle rate restituite.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
