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[1]Se per la costruzione di alcuna delle linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, vi saranno offerte di concorso per parte degli enti interessati maggiori almeno di un decimo delle quote rispettivamente fissate dagli Articlo1i 4, 5 e 11, vi si avra' riguardo nel determinare l'ordine della costruzione delle linee stesse.

[2]Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta l'anticipazione senza interessi della quota spettante al Governo, le linee, cui tale quota si riferisce, avranno la precedenza nell'ordine della costruzione.

[3]La restituzione dell'anticipazione suddetta verra' dallo Stato eseguita entro dieci anni a decorrere dall'apertura delle linee all'esercizio ed in dieci annue rate uguali senza interessi. Durante tale periodo sara' devoluto egli enti interessati il prodotto netto a norma del precedente articolo 14, che andra' diminuendo annualmente in proporzione delle rate restituite.

Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-07-29;5002~art15 · fonte del testo

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