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[1]La proprieta' delle linee costruite dallo Stato, per effetto della presente legge, rimarra' interamente a lui devoluta.
[2]Il Governo provvedera' all'esercizio di esse linee e corrispondera' agli enti interessati che hanno concorso alla costruzione di quelle considerate dagli articoli 3, 5 e 10, una partecipazione al prodotto netto quale risultera' dai conti annualmente liquidati dal Governo, deducendo dal prodotto lordo tutte le spese d'esercizio, ed inoltre il 10 per cento per l'uso e il rinnovamento del materiale mobile. Tale partecipazione sara' proporzionale per ogni linea alla quota contribuita dagli enti interessati per la costruzione.
[3]Trascorsi trenta anni dall'apertura delle linee all'esercizio, il Governo potra' liberarsi, in qualsivoglia epoca, dall'obbligo della detta partecipazione corrispondendo agli enti interessati un capitale pari alla quota da essi versata per la costruzione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
