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[1]Il concorso a carico degli enti interessati, di cui al precedente articolo 10, e' di quattro decimi del costo delle linee fino alle prime lire 80,000 al chilometro; di tre decimi nelle successive lire 70,000; e di un decimo nella rimanente somma.
[2]La misura, la decorrenza, e il riparto annuo del concorso saranno determinati colle norme fissate nell'articolo 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
