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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]DI SAN GIULIANO.
[11]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1912, n. 294, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente sino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione consentita dalla legge 9 luglio 1911, n. 707 e dal decreto reale 24 dicembre 1911, n. 1377, convertito in legge col precedente articolo 1, e' prorogata sino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912".
Testo in vigore dal 16 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
