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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]DI SAN GIULIANO.
[11]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 18 luglio 1911 al 16 aprile 1912
