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Ognuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennita' o privilegio propriamente detti, a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro. Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi, cosi' per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, come per i brevetti d'invenzione, la loro introduzione ed applicazione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
