Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese estero, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno essere ugualmente importati su bastimenti italiani o della Repubblica di Costa Rica senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali. Questa reciproca eguaglianza nel trattamento verra' indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si' direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.
[2]Si osservera' la stessa eguaglianza nelle esportazioni e nei transiti senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di dritti che la legislazione dei due Paesi abbia gia' stabiliti, o potesse in seguito stabilire.
[3]Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due Paesi contraenti, dritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle Nazioni piu' favorite.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
