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I cittadini e sudditi di uno dei due Stati contraenti fruiranno rispettivamente sul territorio dell'altro di una perfetta assimilazione ai nazionali in quanto ai diritti ed ai gravami, alle contribuzioni ed alle imposte sopra le loro proprieta'. Non potranno neppure venire sottoposti a carichi, contribuzioni od imposte mobiliari, immobiliari e personali diverse da quelle che gravitano sui nazionali o sui cittadini della Nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
