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[1]I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi, che sono accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Andranno per altro esenti da ogni servizio personale, si' nelle armate di terra o di mare, che nelle guardie o milizie nazionali, da tutte le contribuzioni di guerra, imprestiti forzosi e requisizioni, e di qualunque altro servizio militare.
[3]Nei casi di rivoluzione o di guerra intestina, i cittadini e sudditi delle Parti contraenti avranno diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati dei danni e pregiudizi che potrebbero ricevere nelle loro persone e proprieta', sempreche' i detti danni e pregiudizi saranno stati cagionati dal fatto delle Autorita' costituite del Paese. Questa indennizzazione si fara' negli stessi termini, nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali od i cittadini di qualsiasi altra Nazione.
[4]S'eccettuano dai suddetti diritti quei cittadini o sudditi dei Paesi rispettivi che prenderanno parte nelle tali rivoluzioni o guerre intestine contro le Autorita' legittime, come pure quelli la cui condotta non fosse pacifica ne' conforme alle leggi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
