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[1]I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altro della stessa liberta' e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi e coi loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero per viaggiare, risiedere, commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere consegne tanto dall'interno, quanto dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, per vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie od oggetti qualunque, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del Paese per fare i loro affari da se', presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni, o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuna.
[2]Avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, impiegando a tal effetto gli Avvocati, Procuratori od Agenti di ogni classe che essi vogliano eleggersi, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi dei nazionali, ed andranno soggetti alle stesse condizioni imposte ai medesimi.
[3]Infine non andranno sottoposti in alcun caso ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sui nazionali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
