Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Si conviene formalmente fra le due Alte Parti contraenti che indipendentemente dalle stipulazioni precedenti gli Agenti diplomatici e consolari, i sudditi d'ogni classe, le navi e le mercanzie di uno dei due Stati godranno di pieno diritto nell'altro delle franchigie, privilegi ed immunita' qualsiansi gia' concesse, o che si concedessero in seguito alle Nazioni le piu' favorite, gratuitamente se la concessione e' gratuita, o mediante eguale compenso se la concessione ebbe luogo dietro qualche corrispettivo.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
