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Sempre che non vi siano stipulazioni in contrario fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due Paesi, le avarie che i medesimi patissero durante la navigazione, dirigendosi nei rispettivi porti, verranno regolate dai Consoli Generali, Consoli o Vice-Consoli della propria Nazione, a meno che i sudditi del Paese in cui risiedono i detti Agenti, o i sudditi di una terza Potenza, trovinsi interessati in queste avarie, poiche' in questo caso, tranne vi fosse accordo amichevole fra tutte le parti interessate, dovranno desse venire regolate dall'Autorita' locale competente.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
