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[1]I Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi potranno fare arrestare e rinviare o a bordo o nel loro Paese, i Marinai o qualunque altra persona faciente parte dell'Equipaggio delle navi da guerra, e di commercio che le avessero disertate.
[2]A questo fine si indirizzeranno per iscritto alle Autorita' locali competenti, e giustificheranno mediante l'esibizione dei registri o del ruolo dell'Equipaggio, o se il bastimento fosse gia' ripartito, mediante copia autentica di questi documenti, che le persone che essi reclamano faceano realmente parte dell'Equipaggio.
[3]Dietro questa domanda cosi' giustificata non potra' ricusarsi la consegna, sara' loro inoltre accordato ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di questi disertori che saranno mantenuti nelle prigioni del Paese, a richiesta ed a spese del Console fino a che si trovi l'occasione di farli partire.
[4]Questo imprigionamento non potra' durare piu' di tre mesi, trascorsi i quali, dopo un previo avviso di tre giorni al Console, l'individuo arrestato sara' messo in liberta' e non potra' piu' essere imprigionato per lo stesso motivo. Cio' non ostante se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, potranno le Autorita' locali differire la sua estradizione, fino a che il Tribunale abbia pronunciata la sua sentenza, e che questa abbia ricevuta piena ed intera esecuzione.
[5]Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio sudditi del paese in cui avvenga la diserzione sono eccettuati dalle disposizioni del precedente articolo.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
