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Per tutto cio' che si riferisce al collocamento delle navi, al loro caricamento o scaricamento nei porti, bacini, rade dei due Stati, all'uso dei magazzini pubblici, bilancie, argani ed altri simili strumenti, ed in genere per tutte le formalita' e disposizioni sull'arrivo, soggiorno e partenza delle navi, si concedera' nei due Paesi il trattamento nazionale sendoche' le due Alte Parti contraenti hanno precisamente l'intenzione di stabilire l'uguaglianza la pila perfetta fra i sudditi delle due Nazioni.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
