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[1]Tutto cio' che concerne la pulizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle mercanzie, beni ed effetti sara' regolato secondo le leggi, statuti e regolamenti del Paese. Pero' i Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi, rimarranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi di commercio della loro Nazione, e giudicheranno essi soli i dissensi che sorgessero tra il Capitano, gli Ufficiali dell'Equipaggio ed i Marinai, qualunque ne sia il motivo, e particolarmente per cio' che riguarda il salario e l'adempimento delle reciproche obbligazioni.

[2]Le Autorita' locali potranno soltanto intervenire quando gli accaduti disordini saranno tali da disturbare la tranquillita' e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno egualmente giudicare queste quistioni quando una persona del Paese od estranea all'Equipaggio si trovi in quella implicata.

[3]In tutti gli altri casi le suddette Autorita' si limiteranno ad aiutare efficacemente gli Agenti consolari quando questi ne li richiedano onde far arrestare e condurre in carcere quegli individui dell'Equipaggio che giudicassero per qualsiasi motivo conveniente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-03-18;2204~art22 · fonte del testo

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