Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I cittadini dei due Paesi avranno piena facolta' di acquistare e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio convenga, per vendita, donazione, permuta, testamento, o qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni od imposte, che quelli che si pagano dai nazionali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
