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[1]In caso di naufragio o di arenamento di legni di uno degli Stati contraenti sulle coste dell'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni saranno dirette dagli Agenti consolari della Nazione alla quale appartiene il legno naufragato od arenato. Le Autorita' locali dovranno al piu' presto possibile far noto al Console, Vice-Console od Agente consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta, e il loro immediato intervento non avra' altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguiscono il salvamento se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed assicurarsi dell'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate.
[2]Nell'assenza degli Agenti consolari e sino al loro arrivo, le Autorita' locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.
[3]Rimane inoltre stipulato che le merci salvate non saranno colpite da niun dazio doganale, fuorche' se fossero destinate al consumo.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
