Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 10 novembre 1927. 201 parole tolte, 21 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: E' vietato agli stabilimenti industriali di versare nel Mar Piccolo le loro acque di rifiuto se queste non siano state prima convenientemente depurate e rese innocue per la vita degli animali acquatici. Sui procedimenti impiegati da tali stabilimenti per depurare le menzionate acque di rifiuto, e sulla innocuita' di queste, il Ministero delle finanze promuovera' il giudizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale si pronunziera', in modo definitivo ed insindacabile, previo parere del Comitato permanente della pesca.
tolto: E' del pari inibito di versare acque di scarico delle fogne nelle zone patrimoniali date in affitto ed in quelle litoranee ad esse interposte, appartenenti al Demanio pubblico marittimo.
tolto: E' vietato anche gettare nel Mar Piccolo materiale di sterro.
tolto: Le trasgressioni a tale divieto saranno punite con multa daL. 500 a L. 2000, salvo il risarcimento dei danni.
tolto: L'azione penale dovra' essere esercitata entro cinque anni.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 8 giugno 1913.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: Facta - Leonardi - Cattolica - Nitti.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 NOVEMBRE 1927, N. 2027, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1928, N. 3231