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[1]E' vietato agli stabilimenti industriali di versare nel Mar Piccolo le loro acque di rifiuto se queste non siano state prima convenientemente depurate e rese innocue per la vita degli animali acquatici. Sui procedimenti impiegati da tali stabilimenti per depurare le menzionate acque di rifiuto, e sulla innocuita' di queste, il Ministero delle finanze promuovera' il giudizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale si pronunziera', in modo definitivo ed insindacabile, previo parere del Comitato permanente della pesca.
[2]E' del pari inibito di versare acque di scarico delle fogne nelle zone patrimoniali date in affitto ed in quelle litoranee ad esse interposte, appartenenti al Demanio pubblico marittimo.
[3]E' vietato anche gettare nel Mar Piccolo materiale di sterro.
[4]Le trasgressioni a tale divieto saranno punite con multa da L. 500 a L. 2000, salvo il risarcimento dei danni.
[5]L'azione penale dovra' essere esercitata entro cinque anni.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 8 giugno 1913.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Facta - Leonardi - Cattolica - Nitti.
[10]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 10 novembre 1927
