Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1918 al 10 novembre 1927. 394 parole tolte, 21 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato ad affittare a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti patrimoniali di pesca spettanti allo Stato nelle zone del Mar Piccolo alle seguenti condizioni:
tolto: a) che la durata dell'affitto non superi gli anni 30;
tolto: b) che il canone annuo sia ai prezzi unitari di lire 3 per ara, per i primi cinque anni, e di lire 4,50 pure per ara, per i successivi anni venticinque, e che sia corrisposto a semestri anticipati;
tolto: c) che a garanzia del pagamento del canone e di tutti gli altri obblighi, il Comune presti, nei consueti modi, una cauzione uguale ad un'annata del canone stesso;
tolto: d) che il Comune si provvegga immediatamente di una pirodraga atta a ripulire accuratamente il fondo delle zone affittate, e ad escavare, e mantenere escavate, le zone attualmente inutilizzate, perche' interrate. Entro i primi cinque anni della locazione quelle zone che, a giudizio insindacabile dell'ispettore tecnico, di cui all'art. 2, hanno bisogno di escavazione o di ripulitura in modo da permetterne la razionale coltivazione, dovranno essere gradatamente espurgate con la pirodraga del Comune, a cura ed a spese del locatario;
tolto: e) che le zone affittate siano esclusivamente adibite all'esercizio della mitilicoltura e della ostricoltura;
tolto: f) che il Comune debba subaffittare, o cedere in compartecipazione, i diritti patrimoniali predetti a cooperative di ostricoltori e mitilicoltori od o Societa' di pescatori formate com'e' indicato nell'art. 1, ultimo capoverso, della legge 11 luglio 1904, n. 378, le quali si propongano l'esercizio della ostricoltura e della mitilicoltura ed il cui statuto sia approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, su parere della Commissione consultiva per la pesca, o del suo Comitato permanente; fermo in ogni caso l'obbligo, nel Comune, di pagare integralmente il canone convenuto, e di soddisfare tutti gli altri oneri assunti. L'Amministrazione potra' agire direttamente verso le Cooperative o Societa' subaffittuarie, per la riscossione degli eventuali suoi crediti verso il Comune. E' vietato alle suddette cooperative o societa' di cedere, in tutto od in parte, ad altri le zone del Mar Piccolo, ottenute in subaffitto dal comune di Taranto. Esperimentate infruttuosamente la pubblica gara e la trattativa privata, il Comune potra' utilizzare direttamente le zone non subaffittate;
tolto: g) che gli utili derivanti al Comune dalla presente legge, siano, per un quindicennio a partire dal 10 settembre 1919, destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della citta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 NOVEMBRE 1927, N. 2027, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1928, N. 3231